IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670,   che   approva   il  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
  Visto  in  particolare  l'art.  14, terzo comma, del predetto testo
unico  che  disciplina l'utilizzazione delle acque pubbliche da parte
dello  Stato e della provincia autonoma di Trento prevedendo che tale
utilizzazione,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  ha luogo
sulla   base   di   un   piano  generale  stabilito  d'intesa  tra  i
rappresentanti  dello  Stato  e della provincia in seno a un apposito
comitato;
  Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo
1974, n. 381, concernente «Norme di attuazione dello Statuto speciale
per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere
pubbliche», che disciplina le procedure per l'adozione di detto piano
generale  per  l'utilizzazione  delle  acque pubbliche prevedendo, in
particolare:
    - che  il  progetto di piano e' predisposto e adottato in seno ad
un  apposito  comitato, d'intesa fra tre rappresentanti dello Stato e
tre rappresentanti della provincia;
    - che  il  progetto  di piano adottato dal comitato e' pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale
della regione;
    -  che  i  comuni  e  i  soggetti  interessati possono presentare
osservazioni  entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale;
    - che  il piano e' definitivamente deliberato dal comitato e reso
esecutivo  con  decreto  del Presidente della Repubblica su proposta,
conforme  all'intesa  raggiunta  in  seno  al  comitato medesimo, del
Ministro  per  i  lavori  pubblici  e  del  presidente  della  giunta
provinciale;
    - che  il  piano  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione;
  Visto,  l'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
22 marzo  1974,  n.  381,  come  modificato  dall'art.  2 del decreto
legislativo  11 novembre  1999,  n.  463  (Norme  di attuazione dello
statuto  speciale  della  regione  Trentino-Alto  Adige in materia di
demanio  idrico,  di  opere  idrauliche  e  di  concessioni di grandi
derivazioni  a  scopo  idroelettrico,  produzione  e distribuzione di
energia  elettrica), che dispone che detto Piano generale vale anche,
per  il  territorio  provinciale,  quale  piano  di bacino di rilievo
nazionale  e  che in tal senso il Ministro dei lavori pubblici, nella
sua qualita' di presidente del comitato istituzionale delle autorita'
di  bacino  di  rilievo  nazionale,  ed il presidente della provincia
assicurino,    mediante   apposite   intese,   il   coordinamento   e
l'integrazione  delle  attivita'  di pianificazione nell'ambito delle
rispettive attribuzioni;
  Visto  il capo VIII del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
attuato  dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
10 aprile  2001,  che  attribuisce al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, con decorrenza dal 1° giugno 2001, l'esercizio
delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela delle acque in
precedenza spettanti al Ministero dei lavori pubblici;
  Vista la sentenza della Corte costituzionale del 6-7 novembre 2001,
n.  353,  che  ha dichiarato incostituzionale il seguente periodo del
citato  art.  5:  «Ai fini della definizione della predetta intesa il
Ministro  dei lavori pubblici, sentiti i comitati istituzionali delle
autorita'  di  bacino  di  rilievo  nazionale  interessate, assicura,
attraverso  opportuni  strumenti  di raccordo, la compatibilizzazione
degli  interessi  comuni  a  piu'  regioni e province autonome il cui
territorio  ricade  in  bacini  idrografici  di  rilievo nazionale» e
motivando tale decisione in considerazione del fatto che «le esigenze
di  coordinamento  e  di  integrazione,  indispensabili  in  base  ad
apprezzamento  dello  stesso  legislatore,  devono essere realizzate,
nell'unitarieta'   della   pianificazione   del   bacino  di  rilievo
nazionale,  a  livello  di  organo centrale o pluriregionale, con uno
degli   ipotizzabili   sistemi,   che   assicuri   effettiva  parita'
d'intervento  di tutte le regioni e province autonome interessate, in
un  giusto  procedimento  di  partecipazione equilibrata dei medesimi
soggetti,  titolari  di  interessi giuridicamente rilevanti sul piano
costituzionale»;
  Visto il «Protocollo d'intesa per il coordinamento e l'integrazione
del  piano  generale  di utilizzazione delle acque pubbliche relativo
alla  provincia  autonoma  di Trento con i piani di bacino di rilievo
nazionale»,  sottoscritto nell'agosto 2002 dal Ministro dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  dai  presidenti  delle province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e delle regioni Lombardia e del
Veneto, che disciplina le procedure partecipative in attuazione della
citata sentenza della Corte costituzionale;
  Visti  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
18 luglio  2003 e la deliberazione della giunta provinciale di Trento
del  27 settembre  2002,  n.  2315,  con  i quali sono stati nominati
rispettivamente i rappresentanti statali e quelli provinciali in seno
al  Comitato  paritetico  di  cui  al  citato  art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 381 del 1974;
  Visto il progetto di piano generale per l'utilizzazione delle acque
pubbliche  relativo al territorio della provincia autonoma di Trento,
adottato   da   detto   Comitato  paritetico  con  deliberazione  del
24 settembre   2004  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  n.  243  del  15 ottobre  2004 e nel Bollettino ufficiale
della regione n. 42 del 19 ottobre 2004;
  Viste le modifiche a detto progetto di piano che lo stesso Comitato
di  intesa ha approvato con deliberazione del 29 settembre 2005 sulla
base   delle  determinazioni  assunte  in  ordine  alle  osservazioni
presentate  ai  sensi  dell'art.  8,  quarto  comma,  del decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381;
  Visto  il  piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche
relativo  al  territorio  della  provincia  autonoma di Trento che lo
stesso  Comitato  ha  poi  definitivamente  deliberato  il successivo
22 dicembre 2005;
  Vista  la  proposta,  conforme  all'intesa  raggiunta, del Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del presidente della
provincia autonoma di Trento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  reso  esecutivo, a norma dell'art. 8, quinto comma, del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22 marzo  1974,  n. 381, il piano
generale  per  l'utilizzazione  delle  acque  pubbliche  relativo  al
territorio  della  provincia autonoma di Trento, come definitivamente
deliberato  dall'apposito  Comitato  costituito ai sensi dello stesso
art.  8, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo
1974, n. 381.